Prenotazioni online

Regolamento Organico:

TITOLO 3.I – TESSERAMENTO E TESSERE Articolo 3.1.1 – Tessera federale e modalità di rilascio
L’esistenza del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla FIT, è documentata dalla tessera federale di riconoscimento.
Le tessere federali sono rilasciate dalla FIT direttamente o tramite l’affiliato di appartenenza.
Gli affiliati hanno l’obbligo di tesserare i soci, gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i medici ed i massaggiatori, versando per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio federale.
Il socio è tenuto a fornire all’affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici per la compilazione della tessera ed a dichiarare la sua eventuale posizione di tesserato atleta dell’anno precedente; se richiede la tessera atleta o atleta non agonista, deve depositare presso l’affiliato idonea certificazione sanitaria.
Il tesserato ha obbligatoriamente il proprio domicilio, per ogni comunicazione federale che lo riguardi, presso l‘indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’affiliato di appartenenza.
Non può rilasciarsi alcuna tessera federale alle persone a cui è inibito il tesseramento, a norma di statuto, od in mancanza dei requisiti o della certificazione o della documentazione necessari.
L’inosservanza di tali norme costituisce infrazione disciplinare.
La FIT si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità del tesseramento.

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